La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino, confermando la condanna per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'imputato, in stato di alterazione alcolica, aveva aggredito verbalmente e fisicamente diversi operatori in un contesto di forte violenza. I giudici di merito avevano stabilito una pena leggermente superiore al minimo edittale, giustificata dal numero delle persone offese e dalla gravità della condotta. La Cassazione ha rilevato che i motivi del ricorso erano del tutto generici. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando la piena validità della sanzione inflitta in appello.
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