La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per la violazione delle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia. Il ricorrente aveva tentato di giustificare il mancato rispetto degli obblighi, tra cui la comunicazione del cambio di numero telefonico, adducendo uno stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di farmaci e droghe. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che tali doglianze erano meramente fattuali e già correttamente respinte nei gradi di merito. La decisione sottolinea come, in tema di misure di prevenzione, il ricorso debba basarsi su vizi di legittimità specifici e non sulla semplice riproposizione di tesi difensive smentite dalle prove.
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