Un lavoratore, assunto come 'accettatore officina', ha richiesto l'inquadramento superiore dal III al II livello del CCNL Commercio, sostenendo di svolgere mansioni autonome di diagnosi, preventivazione e gestione clienti. L'azienda si opponeva, negando la piena autonomia del dipendente. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione a favore del lavoratore, stabilendo che la valutazione delle prove sulle mansioni effettive spetta ai giudici di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha dato ragione al lavoratore, che ottiene così il corretto inquadramento e le relative differenze retributive, condannando l'azienda a pagare le spese legali.
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