La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29148/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso 599-bis presentato da due imputati. Dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello, gli imputati hanno tentato di contestare la loro responsabilità davanti alla Suprema Corte. La Corte ha ribadito che l'accordo processuale implica una rinuncia a tali motivi, confermando che l'impugnazione è consentita solo per vizi legati alla formazione della volontà o al contenuto dell'accordo stesso, non per riesaminare il merito della colpevolezza.
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