L'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior reddito d'impresa a una società e, di conseguenza, un maggior reddito da partecipazione al socio di maggioranza, applicando la presunzione utili extrabilancio. Il socio ha contestato l'accertamento, sostenendo la mancata valida notifica dell'avviso alla società e l'inapplicabilità della presunzione senza ulteriori prove. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto la tesi del socio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibile la contestazione sulla notifica, poiché sollevata tardivamente. Ha ribadito la legittimità della presunzione utili extrabilancio per le società a ristretta base sociale, spostando l'onere della prova sul socio. La sentenza della CTR è stata cassata e rinviata per un nuovo esame.
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