Una società committente pubblica affidava lavori di manutenzione ferroviaria a una società appaltatrice. Quest'ultima subappaltava le opere di pulitura a un'impresa esecutrice. Successivamente, la committente esprimeva perplessità tecniche sulle metodologie utilizzate. L'appaltatrice comunicava quindi la risoluzione del subappalto, motivandola con il dissenso della committente. L'impresa subappaltatrice citava entrambe le società davanti al tribunale civile per ottenere i danni da mancato guadagno. La committente pubblica eccepiva la competenza del giudice amministrativo, ritenendo pubblicistica la natura dell'autorizzazione. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito la piena competenza del giudice ordinario. La vicenda riguarda diritti soggettivi patrimoniali e comportamenti tenuti nella fase esecutiva del contratto, ben oltre le procedure pubbliche di aggiudicazione.
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