La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per evasione, il quale richiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo il motivo di ricorso manifestamente infondato. La valutazione sulla gravità del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis, deve considerare concretamente la durata e la distanza dell'allontanamento, nonché l'intensità del dolo, elementi che nel caso di specie escludevano la lieve entità dell'offesa.
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