L'Agenzia delle Entrate ha notificato a una contribuente un avviso di rettifica rendita catastale, riclassificando due immobili da categoria rurale D/10 a categoria commerciale D/8. I giudici tributari regionali hanno dato ragione all'ente pubblico, sostenendo che la proprietaria non avesse dimostrato i requisiti soggettivi tipici dell'imprenditore agricolo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della proprietaria e annullato la decisione di secondo grado. Gli Ermellini hanno chiarito che, per i fabbricati strumentali all'attività agricola, rileva unicamente la destinazione oggettiva dell'immobile alle attività del settore. Non occorre verificare il reddito o la qualifica personale del possessore, rendendo illegittima la modifica operata con la rettifica rendita catastale senza l'applicazione della disciplina specifica per le costruzioni strumentali.
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