Un lavoratore residente in Germania, dipendente di una società italiana, ha chiesto il rimborso dell'Irpef trattenuta in Italia sulla quota di stipendio relativa alle trasferte di lavoro svolte all'estero. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso, e i giudici di merito avevano confermato il diniego per mancanza di prova dell'effettiva tassazione in Germania. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che per evitare la doppia imposizione internazionale rileva il luogo in cui la prestazione è fisicamente eseguita. Inoltre, per beneficiare delle tutele convenzionali, il contribuente deve solo dimostrare la propria residenza fiscale all'estero (che comporta una soggezione astratta alle imposte), senza dover provare l'effettivo pagamento delle tasse nello Stato estero. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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