Una contribuente ha impugnato una cartella esattoriale emessa dall'Amministrazione Finanziaria, che le negava la detrazione di un credito IVA maturato nel 2005. La contribuente aveva commesso un errore materiale, determinando un credito IVA omesso nella dichiarazione del 2006, ma lo aveva regolarmente inserito nella dichiarazione dell'anno successivo (2007). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, stabilendo che il diritto alla detrazione non può essere negato se sussistono i requisiti sostanziali e l'eccedenza d'imposta viene esposta entro il secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la cartella esattoriale, riconoscendo definitivamente la legittimità del credito d'imposta.
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