Una professionista si oppone a una richiesta di pagamento di contributi da parte dell'ente previdenziale. Mentre la causa è pendente in Cassazione, un'altra sentenza, divenuta definitiva, dichiara lo stesso credito prescritto. La Corte di Cassazione, preso atto del giudicato sopravvenuto, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando improseguibile l'azione, poiché il diritto dell'ente si è estinto.
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