Un'azienda in liquidazione, dopo aver rinunciato a un primo concordato preventivo, ne presenta un secondo a breve distanza. Una banca creditrice si oppone, sostenendo che questa manovra costituisca un abuso del processo, finalizzato a declassare il suo credito da privilegiato a semplice. La Corte di Cassazione ha però chiarito un principio importante: la presentazione di una seconda domanda di concordato non integra automaticamente un abuso del processo. Per configurare l'abuso, è necessario dimostrare che l'azienda agisca con lo scopo fraudolento di ritardare il fallimento o danneggiare i creditori. In assenza di tale prova, l'operazione è legittima. La Corte ha quindi annullato la decisione precedente, che aveva revocato l'omologazione del secondo concordato.
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