Un avviso di recupero per crediti d'imposta, emesso nei confronti di una società, viene notificato a un individuo ritenuto l'amministratore di fatto. Quest'ultimo impugna l'atto, ma la Corte di Cassazione dichiara il suo difetto di legittimazione processuale. La sentenza ribadisce un principio consolidato: l'amministratore di fatto non può rappresentare la società in giudizio e impugnare atti fiscali a essa diretti, se esiste ed è identificabile un amministratore di diritto. La rappresentanza di fatto rileva solo in via sussidiaria. Di conseguenza, l'originario ricorso era inammissibile.
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