Il Ricorrente, condannato per tentata estorsione aggravata, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la dosimetria della pena applicata dai giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo di specificità e manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che la determinazione della sanzione, stabilita in misura inferiore alla media edittale, era ampiamente motivata e priva di profili di illogicità o arbitrio. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna del Ricorrente, imponendogli anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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