L'Imputato, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si allontanava dall'abitazione senza farvi ritorno. Condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di evasione, proponeva impugnazione davanti alla Corte di Cassazione contestando presunti vizi di notifica degli atti, poiché risiedeva all'estero. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione poiché presentata oltre la scadenza dei termini di legge. A causa del ricorso per cassazione tardivo, la Corte non ha potuto valutare le doglianze difensive. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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