Un professionista citava in giudizio un collega per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da espressioni offensive contenute nei suoi atti difensivi. Una precedente sentenza, passata in giudicato, aveva già accertato la natura offensiva e non pertinente di tali frasi. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice del merito, nel successivo giudizio risarcitorio, non poteva riesaminare la questione, essendo vincolato dal cosiddetto giudicato esterno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata per aver ignorato questo principio fondamentale.
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