Una dirigente ha impugnato il proprio licenziamento chiedendone la declaratoria di illegittimità e il relativo risarcimento. La Corte d'Appello, tuttavia, ha qualificato la domanda come un'azione di nullità, richiesta mai avanzata dalla lavoratrice. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, ravvisando un chiaro vizio di ultrapetizione. La sentenza ribadisce che il giudice non può sostituire la domanda di una parte con una diversa, ma deve attenersi a quanto richiesto, limitandosi a qualificare giuridicamente i fatti allegati.
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