La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della sua manifesta genericità. L'appellante contestava la sussistenza della recidiva senza fornire elementi specifici e prove documentali, come il casellario giudiziale, rendendo il motivo di ricorso non autosufficiente e, pertanto, non meritevole di esame. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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