Una società finanziaria propone ricorso in Cassazione contro una sentenza d'appello relativa a un contratto di leasing immobiliare. Durante il giudizio, la stessa società dichiara di aver raggiunto un accordo bonario e di non avere più interesse alla causa. La Suprema Corte, con l'ordinanza 32765/2023, dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, chiarendo che tale esito non comporta la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, previsto solo per le inammissibilità originarie.
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