La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista contro il provvedimento di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. Il conducente, coinvolto in un sinistro con un tasso alcolemico di 2,19 g/l, aveva ottenuto la restituzione del documento durante il primo grado di giudizio per il venir meno delle esigenze cautelari. Nonostante ciò, aveva impugnato la decisione in appello. Il Tribunale aveva rigettato il gravame sia per carenza di interesse, sia per infondatezza nel merito. La Suprema Corte ha stabilito che, qualora una sentenza si fondi su più ragioni autonome e il ricorrente non le contesti tutte efficacemente, il ricorso deve essere respinto senza esaminare i singoli motivi, poiché la decisione rimane comunque sorretta dalla motivazione non impugnata.
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