Il caso riguarda Il Ricorrente, indagato per corruzione, che contesta l'utilizzabilità delle intercettazioni provenienti da un altro procedimento penale avviato per reati di stampo mafioso e riciclaggio. Il Ricorrente mira a far dichiarare inutilizzabili tali prove per poter richiedere l'indennizzo per ingiusta detenzione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, poiché il nuovo procedimento è stato iscritto dopo il 31 agosto 2020, si applica la nuova disciplina dell'articolo 270 del codice di procedura penale. Questa norma consente l'uso di intercettazioni nate in altri procedimenti per i reati contro la pubblica amministrazione puniti con reclusione non inferiore a cinque anni, come la corruzione. Di conseguenza, Il Ricorrente perde il ricorso e le intercettazioni restano pienamente utilizzabili.
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