La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un individuo condannato per guida senza patente. I motivi, basati su presunta incapacità di intendere e di volere, applicabilità della particolare tenuità del fatto e diniego delle attenuanti generiche, sono stati respinti in quanto infondati e contrari ai consolidati orientamenti giurisprudenziali. La condanna è quindi diventata definitiva, con l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e un'ammenda.
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