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Canone Vile

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un canone di locazione notevolmente inferiore al prezzo di mercato, che può rendere il contratto inopponibile a terzi acquirenti, specialmente in un contesto di esecuzione forzata.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Locazione immobile pignorato: il canone vile e l’opponibilità
Un'Azienda Creditrice ha acquisito un immobile pignorato e ha intimato il rilascio all'Azienda Conduttrice e all'Azienda Subconduttrice. L'Azienda Conduttrice si è opposta, sostenendo la validità e l'**opponibilità locazione immobile pignorato**. L'Azienda Creditrice ha contestato l'opponibilità, anche per un presunto "canone vile". La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale e i primi due motivi del ricorso principale. Ha accolto il terzo motivo, stabilendo che per verificare se il canone sia "vile", il giudice può usare qualsiasi prova, inclusa la comparazione con un contratto di sublocazione successivo sullo stesso immobile, purché adeguatamente rapportato. La sentenza precedente è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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Ordine di liberazione immobile pignorato: nullo senza i proprietari
Il caso riguarda l'opposizione di una locataria contro l'ordine di liberazione immobile pignorato, emesso dal giudice dell'esecuzione perché il canone di affitto era considerato vile (inferiore di oltre un terzo rispetto al valore di mercato). La Corte di Cassazione ha rilevato che i proprietari-debitori originari non erano stati coinvolti nel giudizio di opposizione promosso dall'inquilina. Trattandosi di un caso di litisconsorzio necessario, la Suprema Corte ha annullato la decisione precedente e ha rinviato la causa al Tribunale affinché il processo venga celebrato nuovamente con la partecipazione obbligatoria di tutte le parti, inclusi i debitori esecutati.
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Canone vile all’asta: l’inquilino deve risarcire l’acquirente
Un'azienda acquista un capannone industriale all'asta fallimentare, ma lo trova occupato da un inquilino con un contratto d'affitto a canone vile, pari a circa un quarto del valore reale. L'acquirente chiede che la locazione sia dichiarata inopponibile e pretende il risarcimento dei danni. La Cassazione stabilisce che la sentenza che accerta il canone vile ha natura dichiarativa. Di conseguenza, i suoi effetti retroagiscono al momento dell'acquisto del bene. L'inquilino che continua a occupare l'immobile commette un illecito e deve risarcire la differenza tra il canone corretto e quello irrisorio per tutto il periodo di occupazione abusiva, a prescindere dalla data di avvio della causa.
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Opponibilità locazione: la modifica pre-pignoramento
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7909/2024, ha stabilito che la modifica di un contratto di locazione avvenuta prima del pignoramento dell'immobile deve essere valutata nel suo complesso per determinare l'opponibilità locazione al nuovo acquirente. Se la modifica, non novativa, introduce un canone 'vile', l'intero contratto risultante diventa inopponibile, senza che il conduttore possa far valere le condizioni originarie più favorevoli. Il caso riguardava una società conduttrice che, a seguito di una riduzione dei locali, aveva pattuito un canone mensile molto più basso, ritenuto 'vile' dal giudice, rendendo l'intera locazione non opponibile all'aggiudicatario dell'immobile.
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Canone vile: liberazione immobile prima della vendita
Un locatario si opponeva all'ordine di liberazione di un immobile, sostenendo la validità del contratto stipulato prima del pignoramento nonostante un canone vile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il giudice dell'esecuzione può ordinare il rilascio del bene prima dell'asta per tutelare i creditori. Un canone notevolmente inferiore al valore di mercato rende la locazione inopponibile alla procedura esecutiva.
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