Un Comune, tramite una società di riscossione, ha richiesto ad alcuni cittadini il pagamento di canoni enfiteutici. I cittadini hanno contestato la richiesta davanti al Giudice di Pace, che ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e ha annullato gli avvisi. Il Comune e la società hanno proposto appello in Tribunale, che lo ha dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'appello. Secondo il principio dell'apparenza, il mezzo di impugnazione esperibile dipende esclusivamente da come il primo giudice ha qualificato la domanda. Poiché all'epoca dei fatti le sentenze sull'opposizione all'esecuzione non erano appellabili, il Comune non poteva proporre appello, ma avrebbe dovuto ricorrere direttamente in Cassazione.
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