Una società ha citato in giudizio la propria banca per l'applicazione di oneri illegittimi su un conto corrente. Il Tribunale ha dato ragione alla società. La banca ha impugnato la sentenza sostenendo, tra l'altro, che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, avvenuta durante la causa, comportasse la rinuncia al credito. La Corte di Appello ha respinto il ricorso, affermando che la cancellazione societaria non estingue automaticamente i crediti pendenti e che l'onere di provare la rinuncia spetta al debitore. La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo principi fondamentali in materia di onere della prova e validità della ricognizione di debito nei contenziosi bancari.
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