Un avvocato cita in giudizio una ex cliente per il mancato pagamento di compensi professionali. Il giudice di primo grado ordina la chiamata in causa di due compagnie assicurative (chiamata del terzo). L'avvocato non adempie e il Tribunale dichiara erroneamente l'estinzione immediata del processo. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3506/2024, accoglie il ricorso dell'avvocato, chiarendo che la sanzione corretta per l'inottemperanza all'ordine di chiamata del terzo è la cancellazione della causa dal ruolo, non l'estinzione diretta. Solo se la causa non viene riassunta entro tre mesi dalla cancellazione, il processo si estingue.
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