Una ex avvocata di un ente pubblico ha contestato il ricalcolo della propria indennità di buonuscita, ridotta dall'ente tramite l'esclusione degli onorari professionali dalla base di calcolo. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'operato dell'ente, stabilendo che, ai sensi della Legge 70/1975, l'indennità di buonuscita deve essere calcolata esclusivamente sullo stipendio tabellare e sugli scatti di anzianità. La sentenza chiarisce che gli onorari legali, avendo natura variabile ed eventuale, non possono essere inclusi nel computo del trattamento di fine servizio, e che il recupero delle somme versate in eccesso è legittimo se effettuato con modalità rispettose della dignità del debitore.
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