La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6347/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso per la revisione di una condanna. La richiesta si basava sulla presunta scoperta di "prove nuove", consistenti nell'illeggibilità di supporti informatici contenenti intercettazioni. La Corte ha stabilito che tale circostanza non costituisce una prova nuova ai fini della revisione del processo penale, specialmente quando l'imputato ha scelto il rito abbreviato, sanando così eventuali nullità precedenti. È stato inoltre ribadito che chi chiede la revisione deve superare la "prova di resistenza", dimostrando la decisività della nuova prova ai fini di un proscioglimento.
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