Una società di carburanti, dopo aver inquinato un terreno affittato, ha eseguito una bonifica ambientale. Tuttavia, il proprietario ha rifiutato la riconsegna dell'immobile poiché la procedura amministrativa di certificazione della bonifica non era stata completata. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del rifiuto, stabilendo che l'obbligo di riconsegna non è adempiuto fino al completamento formale dell'intero iter di bonifica, inclusa la certificazione finale. Di conseguenza, la società deve continuare a versare l'indennità per la ritardata riconsegna.
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