La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza che autorizzava un detenuto sottoposto al Regime 41-bis a effettuare videochiamate mensili con congiunti anch'essi ristretti in regime speciale. La decisione sottolinea che, sebbene il diritto all'affettività sia tutelato, esso deve essere bilanciato con le preminenti esigenze di sicurezza pubblica. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza non aveva adeguatamente considerato il ruolo di vertice del detenuto e il rischio che le comunicazioni audiovisive, difficilmente intercettabili nei segnali non verbali, potessero favorire la riorganizzazione del sodalizio criminale ancora attivo sul territorio.
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