Due amministratori, uno reale e uno formale, sono stati condannati per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose. Gli imputati sostenevano che la condanna violasse il divieto di doppio giudizio, essendo già stati sanzionati per truffa fiscale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la frode fiscale e il successivo fallimento sono fatti distinti. Inoltre, la Corte ha confermato la responsabilità dell'amministratore formale, ritenendo sufficiente la generica consapevolezza delle attività illecite del gestore reale. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, confermando le condanne e sanzionando i ricorrenti.
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