L'Amministratrice di una società di noleggio biancheria, dichiarata fallita, veniva condannata per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le accuse riguardavano la sottrazione delle scritture contabili e la distrazione di un vecchio autocarro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputata, annullando la condanna con rinvio. I giudici hanno chiarito che per la bancarotta documentale specifica serve il dolo specifico (l'intenzione di danneggiare i creditori o trarre profitto), non dimostrato nel caso. Inoltre, per la bancarotta patrimoniale, è necessario accertare il valore reale del bene sottratto: se l'autocarro, vecchio di quindici anni, non aveva valore economico, non vi è stato alcun reale depauperamento del patrimonio aziendale né pericolo concreto per i creditori.
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