Un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello, rinunciando ad altri motivi di ricorso. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato dalle parti e recepito dal giudice d'appello, non può essere modificato unilateralmente. Inoltre, la rinuncia ai motivi di appello impedisce di contestare in Cassazione la mancata valutazione di tali aspetti, come le attenuanti rinunciate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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