La Corte di Cassazione, con la sentenza 31842/2024, ha rigettato il ricorso di un amministratore condannato per bancarotta fraudolenta impropria. La Corte ha chiarito che, per integrare il reato tramite operazioni dolose, è sufficiente la consapevolezza di compiere un'operazione pericolosa per la società (dolo generico), non essendo necessario l'intento specifico di causarne il fallimento (dolo specifico). L'omesso pagamento sistematico dei debiti tributari e i finanziamenti a società controllate in perdita sono stati considerati operazioni dolose idonee a causare il dissesto.
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