L'amministratrice di una società fallita è stata condannata per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. In sua difesa, ha sostenuto che i prelievi di denaro facessero parte di un'operazione di 'cash pooling' a beneficio di altre società del gruppo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, specificando che il cash pooling, per essere legittimo, richiede un contratto formale e non può avvenire a danno di una società già in grave sofferenza economica. Questa sentenza ribadisce i confini tra gestione di gruppo e distrazione illecita, configurando la bancarotta fraudolenta in assenza di precise garanzie.
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