Una donna, formale titolare di un'impresa individuale (c.d. "testa di legno"), e suo padre, gestore di fatto, sono stati condannati per reati fallimentari. La donna sosteneva di aver assunto la carica solo per motivi affettivi e di non avere competenze, agendo come semplice esecutrice. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno stabilito che l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta documentale anche se privo di ruolo operativo, poiché su di lui grava un preciso obbligo di legge di tenere e conservare le scritture contabili. La responsabilità penale sussiste qualora vi sia la consapevolezza dello stato di disordine della contabilità, idoneo a impedire la ricostruzione degli affari. Entrambi i ricorrenti perdono la causa e sono condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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