L'amministratore unico di una società di costruzioni, dichiarata fallita, ha trasferito un ramo aziendale strategico a un'altra impresa gestita da familiari, senza incassare il corrispettivo pattuito e rilasciando subito una quietanza liberatoria a saldo. L'operazione ha spogliato l'ente dei macchinari e del pacchetto appalti, mentre la contabilità societaria risultava omessa e priva della registrazione di crediti e automezzi. I giudici hanno condannato il dirigente per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna penale e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
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