Un affittuario ristruttura a proprie spese una discoteca prima di firmare il contratto di affitto. Successivamente, la Proprietà lo cita in giudizio per canoni non pagati. In un primo processo, la sua richiesta di rimborso basata su un presunto accordo viene respinta per mancanza di prove. L'Affittuario avvia allora una nuova causa, questa volta basata sull'arricchimento senza causa della Proprietà. La Cassazione stabilisce un principio fondamentale: se l'azione contrattuale viene respinta proprio perché il contratto è risultato inesistente, la parte danneggiata può legittimamente agire con l'azione di arricchimento senza causa. La prima sentenza, infatti, non preclude la seconda ma, al contrario, ne conferma il presupposto: l'assenza di un titolo contrattuale. La Corte accoglie quindi il ricorso dell'Affittuario.
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