La Corte di Cassazione ha confermato l'inefficacia di una cessione immobiliare operata da una società, successivamente fallita, a favore di un suo fornitore strategico. L'operazione, contestata tramite **azione revocatoria**, consisteva nel trasferimento di terreni edificabili per estinguere debiti pregressi. La Corte ha stabilito che la sostituzione di beni immobili con beni mobili registrati (come automezzi) integra il danno ai creditori, poiché questi ultimi sono soggetti a rapido deprezzamento e facile occultamento. Il ricorso delle società coinvolte è stato dichiarato inammissibile poiché mirava a una revisione dei fatti già accertati nei gradi di merito.
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