La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la plusvalenza da cessione quote si considera realizzata fiscalmente nel momento in cui avviene l'accordo di compensazione, anche se il pagamento avviene tramite l'acquisizione di altre quote societarie. La Corte ha chiarito che l'efficacia del contratto tra le parti è immediata e non è influenzata da successive vicende come il fallimento di una delle parti o il valore nominale a cui le quote ricevute in compensazione vengono poi rivendute. Pertanto, il momento impositivo è l'anno della stipula del contratto di compensazione, non l'anno in cui si risolvono eventuali procedure concorsuali.
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