La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso presentato personalmente dall'imputato, sebbene con firma autenticata da un difensore. L'ordinanza ribadisce che, a seguito della riforma del 2017 (art. 613 c.p.p.), il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto direttamente da un avvocato iscritto all'albo speciale, a pena di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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