La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione personale in materia penale, poiché sottoscritto direttamente dall'imputato anziché dal suo difensore abilitato. L'ordinanza sottolinea che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. post-riforma 2017, la firma dell'avvocato cassazionista è un requisito essenziale, e la semplice autenticazione della firma dell'imputato non sana il vizio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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