Un istituto bancario ha richiesto al Comune il Rimborso TARSU per l'anno 2007, a seguito dell'annullamento della delibera tariffaria del 2006. Di fronte al silenzio rifiuto del Comune, la banca ha fatto ricorso. I giudici di merito hanno ritenuto inammissibile la richiesta poiché la banca non aveva impugnato il precedente avviso di mora, rendendo la pretesa tributaria definitiva. La Corte di Cassazione ha confermato questa impostazione, rigettando i motivi di merito. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla contestazione sul raddoppio del contributo unificato, ritenendolo non dovuto nel processo tributario in quanto misura eccezionale e sanzionatoria propria del processo civile. La sentenza è stata cassata senza rinvio su questo punto, con compensazione delle spese.
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