La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8787/2025, ha stabilito un principio cruciale in materia tributaria: non è possibile ottenere il rimborso di un'imposta versata se l'originario avviso di liquidazione non è stato impugnato nei termini. Nel caso esaminato, una società aveva chiesto il rimborso delle imposte di registro e ipocatastali pagate a seguito di un avviso notificato al notaio rogante. Poiché né la società né il notaio avevano contestato l'atto, questo è diventato definitivo, rendendo la successiva richiesta di rimborso inammissibile. La Corte ha chiarito che la definitività dell'atto impositivo preclude qualsiasi successiva discussione sul merito della pretesa fiscale.
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