Una società contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione che applicava l'imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa. Durante il contenzioso, la richiesta di definizione agevolata è stata negata dall'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che l'avviso di liquidazione, esprimendo una nuova e maggiore pretesa fiscale, ha natura di atto impositivo e rientra quindi nell'ambito della definizione agevolata. Di conseguenza, avendo la società pagato, il giudizio è stato dichiarato estinto.
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