Un imprenditore contesta un avviso di addebito INPS per contributi non versati, sostenendo che i rapporti di lavoro non fossero subordinati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo importanti principi procedurali e di merito. La Corte ha stabilito che i vizi formali dell'atto devono essere impugnati con ricorso immediato in Cassazione, non in appello. Inoltre, ha ribadito che la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. La decisione finale ha confermato che la natura subordinata di un rapporto si desume da indici concreti (orario, sede, retribuzione fissa) che prevalgono sulla qualificazione formale data dalle parti.
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