Un contribuente ha impugnato un avviso di addebito emesso da un ente previdenziale, lamentando vizi procedurali come la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento ispettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'opposizione a un avviso di addebito instaura un giudizio di merito completo sulla fondatezza della pretesa contributiva. In questo contesto, i vizi formali dell'atto amministrativo diventano secondari, poiché il giudice deve valutare la sostanza del rapporto e l'effettiva esistenza dell'obbligazione, non limitandosi a un controllo di legittimità dell'atto.
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