Una società ha impugnato un avviso di accertamento, sostenendo la sua nullità perché l'Agenzia delle Entrate non aveva allegato i documenti su cui si basava la pretesa. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo un principio importante sull'obbligo di allegazione atti tributari. Tale obbligo non sussiste se i documenti richiamati, anche se non allegati, sono già conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente. Nel caso specifico, i documenti provenivano da fornitori e partner commerciali della società stessa, rendendoli quindi pienamente accessibili. Di conseguenza, l'avviso di accertamento è stato ritenuto valido perché la mancata allegazione non ha compromesso il diritto di difesa del contribuente.
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