La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10667/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di impugnazione degli atti tributari. Un contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento a seguito di un controllo formale. Le corti di merito avevano respinto il suo ricorso, sostenendo che avrebbe dovuto impugnare il precedente avviso di irregolarità. La Cassazione ha ribaltato questa decisione, chiarendo che l'impugnazione dell'atto prodromico (l'avviso bonario) è una facoltà e non un onere per il contribuente. Di conseguenza, la mancata contestazione dell'avviso non impedisce la successiva impugnazione della cartella di pagamento, che rappresenta il primo atto con cui la pretesa fiscale viene formalmente comunicata.
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