La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito l'illegittimità dell'istituto dell'ammissione con riserva elezioni per i Consigli degli Ordini professionali. La sentenza chiarisce che il potere della Commissione Elettorale di verificare l'eleggibilità dei candidati si esaurisce prima del voto. Di conseguenza, la Commissione non può escludere un candidato risultato eletto dopo lo scrutinio, anche se precedentemente ammesso con riserva. Tale atto è illegittimo e deve essere annullato, ferma restando la possibilità per gli interessati di impugnare la proclamazione degli eletti nelle sedi competenti per far valere eventuali cause di ineleggibilità.
Continua »